“I’m watching you” Dallo stalking al cyber-stalking

07/12/2018

Con il termine stalking, o “sindrome del molestatore assillante”, ci si riferisce a tutte le “condotte reiterate, minacce o molestie” finalizzate a “cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o paura”. Il termine deriva dal verbo inglese to stalk che significa “fare la posta”, “braccare la preda” e include molteplici comportamenti, come: telefonate e/o lettere anonime, pedinamenti, appostamenti sotto casa o fuori dal luogo di lavoro, violazioni di domicilio, ecc. Il reato di stalking è stato introdotto in Italia nel 2009 (decreto legislativo n.11 del 2009, convertito in legge n.38/2009) e implica che la condotta dello stalker sia reiterata, ossia ripetuta nel tempo, che abbia come obiettivo quello di creare un fondato timore nella vittima per la propria incolumità (o per quella dei propri familiari), tale da portarla a modificare le proprie scelte o abitudini di vita.

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione ha contribuito ad espandere i luoghi e le modalità con cui uno stalker può generare con le proprie “attenzioni” tale stato di permanente timore e preoccupazione nella vittima, al punto da arrivare a parlare di cyber-stalking, in cui rientrano gli atti persecutori commessi con l’uso di informatici o telematici. Così, ad esempio, le mail e gli sms diventano il mezzo di comunicazione più frequentemente utilizzato per contattare la vittima e i social network il luogo in cui poter cercare visibilità per screditarla o danneggiarla, ad esempio mediante la creazione di post o di falsi profili denigratori. Inoltre, le attività online della vittima, come profili social o blog, possono fornire indirettamente informazioni al persecutore rispetto ai propri movimenti e alle proprie attività. In questo senso la maggiore interattività resa possibile dai nuovi mezzi di comunicazione costituisce un’arma a doppio taglio, facendo sì che lo scambio di informazioni tra gli utenti, ora molto più dinamico, possa esser sfruttato da malintenzionati a scapito di vittime inconsapevoli.

Gli atti persecutori possono rientrare in due macro-categorie:

  • le comunicazioni intrusive e persecutorie, ossia comunicazioni ripetute che possono essere attuate tramite chiamate, sms, mail, lettere, bigliettini, ma anche graffiti.
  • i comportamenti di controllo, come le visite sotto casa o sul luogo di lavoro e i pedinamenti.
Tali condotte possono presentarsi da sole, ma più spesso comprendono atti di entrambe le categorie, o si può osservare un passaggio dalla prima alla seconda, quindi con la ricerca di un progressivo maggior contatto e controllo sulla vittima.
Alcuni studi hanno cercato di tracciare dei “profili tipici” dei persecutori, che possono essere riassunti in:
  • il predatore, ossia una persona che non ha una relazione con la vittima, ma è spinta da un desiderio sessuale verso di lei e agisce in modo persecutorio al fine di spaventarla, traendo da questo eccitazione.
  • il respinto, ossia una persona che agisce in tal modo in seguito ad un rifiuto. Può trattarsi di un/a ex partner che intende riallacciare la relazione o vendicarsi per l’abbandono.
  • il corteggiatore incompetente che attua delle avances opprimenti e intrusive, le quali possono diventare anche aggressive quando non riesce a raggiungere il risultato desiderato.
  • il vendicatore, ossia una persona che agisce con lo scopo di vendicare un danno subito, o che comunque ritiene di aver subito.
Il fenomeno ha un’elevata prevalenza e colpisce chiunque, anche se le vittime sono per il 74% donne. La prima indagine nazionale Istat ha stimato che circa 21.5% delle donne abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner, mentre circa il 10.3% l’ha subito da parte di altre persone, prevalentemente uomini (85.9%). Questi dati potrebbero rispecchiare solo la punta dell’iceberg, infatti fenomeno è ancora in parte sommerso e la sua reale ampiezza è di difficile stima, considerato che non tutti i casi esitano in una denuncia.

MSW
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